28-05-2012, 23:52 • Campobasso • Politica
Elezioni annullate: undici anni dopo Iorio tradito dalla sua stessa arma. Il Tar: liste illegittime, sviata la volontà popolare

Questa volta non ci saranno accuse da lanciare e numeri da dare. La sentenza del Tar è il canovaccio sul quale disegnare le elezioni dell'ottobre scorso. Quelle fin da subito attenzionate dal centrosinistra, quelle della lunga e inusitata fase di verifica che portò, dopo settimane, alla proclamazione dello Iorio Ter oggi cancellata dalla storia del Molise dai magistrati del Tar Goffredo Zaccardi (presidente), Luca Monteferramte (consigliere) e Massimiliano Balloriani (consigliere, estensore). Il Consiglio di Stato, ove dovesse essere presentato il ricorso, dirà l'ultima parola ma, al momento, la verità non può che essere quella scritta nelle settanta pagine di motivazioni rese note questa mattina.
Domani mattina, nello studio legale dell'avvocato Salvatore Di Pardo, saranno illustrate nel dettaglio le motivazioni della sentenza, alla presenza dei cittadini elettori che hanno promosso il ricorso al Tar. Una conferenza stampa per "leggere" insieme quanto hanno riscontrato i magistrati amministrativi che di fatto hanno confermato tutte le tesi alla base del ricorso presentato all'indomani delle elezioni di ottobre.
Fiinalmente, però, è arrivato il giorno che scioglie tutti i dubbi, quelli legati ad una lettura forse un po' affrettata del dispositivo emesso lo scorso 17 maggio. Il Tar chiarisce: si tornerà a votare come se quelle elezioni non si fossero mai tenute. Quindi svanisce la fantastica ipotesi delle liste bloccate e di candidature forzose.
Oggi è il giorno in cui le troppe dichiarazioni frettolose, rilasciate con la solita sicumera da esponenti di spicco e non del centrodestra, sono state smentite con forza del diritto.
I vizi denunciati dai ricorrenti e dai legali che si sono occupati della difesa (Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati e Andrea Latessa), le irregolarità - come si ricorderà - ridicolizzate dal centrodestra e oggetto di una "campagna contro" , si sono riscontrati in maniera chiara ed inequivocabile dando così ragione alle tesi sostenute dai cittadini elettori (nove in tutto, per 2 distinti ricorsi poi unificati visto il comune oggetto).
Il primo punto fermo di questi mesi di scambi d'accuse e provocazioni è proprio questo: le irregolarità nella presentazione delle liste c'erano. E il Tar le ha riscontrate con la certezza degli atti.
MOLISE CIVILE: da subito esclusa e poi riammessa alla competizione elettorale, ha ottenuto 7108 preferenze e un candidato eletto, divenuto poi assessore. Illegittimamente ammessa perché non ha raccolto il numero minimo di sottoscrizioni valide. 23 erano doppie (quindi per più liste) e 20 irregolari. Questi fatti - scrivono i giudici del Tar -erano stati "accertati dall'ufficio elettorale circoscrizionale di Campobasso anche in sede di riesame e quindi la lista era stata esclusa. Solo l'ufficio regionale elettorale provvedeva a riammetterla ritenendo valide 1003 sottoscrizioni". Non solo: manca la data di presentazione della lista dall'elenco principale delle sottoscrizioni; l'elenco 6 con 17 sottoscrizioni deve essere annullato perché privo di autentica, per 5 sottoscrizioni non risulta allegato il certificato elettorale, per un sottoscrittore l'indicazione del documento di identificazione, per 4 sottoscrittori l'autenticazione è avvenuta con la esibizione del codice fiscale, quindi senza foto; per 113 sottoscrizioni è stato indicato il luogo di nascita errato, per 39 un nome sbagliato.
Scrivono i giudici del Tar: nell'ambito del complesso procedimento elettorale, la fase di presentazione delle liste ha caratteri di autonomia rispetto alla fase di votazione, in particolare quanto ai soggetti operanti: rispettivamente le formazioni politiche e il corpo elettorale. Ci si riferisce - sottolineano ancora - alla sentenza del Consiglio di Stato che si pronunciò sulla controversia in cui, sia in primo che in secondo grado, sono state accolte gran parte delle censure analoghe a quelle proposte dagli odierni ricorrenti: allora il ricorrente era proprio il candidato Michele Iorio, oggi controinteressato. E' evidente - continuano i magistrati - che l'impegno e la funzione politica, l'attivismo che si esercita con la sottoscrizione di una lista di candidati è ben diverso da quello che si esercita con il semplice oto di preferenza tra liste e candidati già ammessi.
I magistrati sottolineano l'importanza della fase preparatoria della raccolta firme e ribadiscono che il limite delle 1000 sottoscrizioni fissato per legge deve essere rispettato da parte di tutte le coalizioni. Viceversa "si determinerebbe una grave quanto evidente disparità di trattamento tra le liste che sono state escluse e quelle illegittimamente ammesse. Tutti aspetti in grado di incidere, alterandolo, sull'esito finale del voto. Il principio di stabilità elettorale non può spingersi al punto di violare espressamente e palesemente la legge".
Di fatto, scorrendo il ricorso, vengono puntualmente confermati i motivi fondati il ricorso. Sottoscrizioni irregolari, doppie (quindi stesse firme per liste diverse, vietato per legge). Al punto che le firme non sono più 1033 ma 998.
Si legge sempre nelle motivazioni, che ripercorrono la fase di esclusione di Molise Civile dalla competizione: "a seguito del ricorso presentato dai delegati della lista l'ufficio elettorale circoscrizionale confermava il dato di partenza di 1021 (le iniziali 1038 meno 17 ritenute non regolari, ndr) da cui detrarre le 23 doppie e quindi il dato delle 998 firme, inferiore alla soglia legale". Ma il 21 settembre 2011 l'ufficio elettorale regionale "ha riammesso la lista ritenendo valide altre 5 sottoscrizioni(rinvenute fra quelle però irregolari ma riammesse perché avevano presentato meri errori materiali, ndr).
A queste 998 vanno sottratte anche le quattro sottoscrizioni accompagnate dal solo codice fiscale. Totale: 994 sottoscrizioni, quindi al di sotto della soglia legale.
Scrivono i giudici: "in sostanza la lista Molise Civile è stata legittimamente esclusa dall'ufficio elettorale circoscrizionale e illegittimamente riammessa da quello centrale".
Secondo i magistrati "l'accoglimento del motivo relativo alla ileggittima ammissione della lista provinciale Molise Civile determina di per sè l'illegittimità dell'intera competizione elettorale. A fronte di uno scarto tra i due schieramenti nella elezione diretta del Presidente della Regione, di appena 948 voti è palese l'effetto perturbante suscitato dalla illegittima ammissione di una lista collegata al vincitore che ha deviato su di se ben 7.108 voti oltre ad aver avuto un candidato eletto. Ad analoghe conclusioni (si trattava di ilegittima ammissione di quattro liste per un totale di 12.496 voti) è giunto questo Tribunale con sentenza n.58 del 2011 resa su ricorso, tra l'altro, dell'odierno controinteressato Michele Iorio annullando la proclamazione degli eletti e tutte le operazioni elettorali (anche in quel caso c'era stata rinunzia parziale al ricorso con conseguente improcedibilità dei ricorsi incidentali)".
I voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa "non possono essere considerati alla stregua di voti nulli, o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile prevedere ex post e quindi correggere".
NICO ROMAGNUOLO: illegittimamente ammesso alla competizione perché il pubblico ufficiale non ha indicato le generalità del dichiarante, e cioè il candidato, ma le proprie. Anche in questo caso la non ammissibilità era stata regolarmente sancita dall'ufficio elettorale circoscrizionale, la riammissione il 20 settembre 2011 con la presentazione di integrazioni successiva ai limiti imposti dalla legge e quindi non consentita. Per il Tar la partecipazione alla competizione elettorale di Nico Romagnuolo (Progetto Molise) è stata illegittima per il medesimo effetto perturbante richiamato per la lista di Molise Civile. Romagnuolo è stato eletto con 2895 voti ma l'incandidabile non può essere surrogato: la sua elezione è "irrimediabilmente nulla".
Per ricapitolare quindi: 7108 voti del primo motivo del ricorso più i 2895 del secondo "risultano sviati dalla illegittima partecipazione del candidato alle elezioni, sviamento che si riverbera sia sui voti della lista provinciale sia su quelli della lista regionale e del candidato Presidente. Per un totale di 10mila voti che rendono ancor più grave l'illegittimo perturbamento che ha subito la competizione elettorale in questione e che pertanto merita di essere interamente annullata con il conseguente assorbimento di tutti i restanti motivi".
Il Tar però continua, ad ulteriore sostegno della decisione assunta per dar "conto della fondatezza del motivo relativo alla illegittima ammissione della lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO che ha ottenuto 9057 voti e 1 consigliere eletto. Anche per l'Udc stesso problema con le sottoscrizioni: fogli mobili non recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data di nascita dei candidati. Moduli che seppur collegati da punte metalliche e timbri di congiunzione risultano separati tra loro e soprattutto dal primo foglio che contiene gli elementi richiesti dalla legge. Illegittime, per il Tar, 803 sottoscrizioni. "Nulla impedisce di ritenere che il timbro e le spille di congiunzione possano essere stati messi solo dopo la raccolta delle sottoscrizioni avvenuta alla presenza di un pubblico ufficiale ma, possibilmente, su vari singoli fogli privi del simbolo della lista e dell'elenco dei candidati" scrivono ancora i giudici.
Lo sviamento e l'inquinamento prodotto dalla illegittima ammissione di liste e candidati provinciali quindi, considerando anche i 9057 voti dell'Udc, sale a 19mila e 60 preferenze (7108 + 2895 + 9057= 19.060) che rendono ancor più gravi le illegittimità rilevate, subite dalla competizione elettorale in questione la quale merita di essere interamente annullata.
CHI PAGA? Le spese processuali sono compensate tra le parti in ragione della rinuncia parziale al ricorso (quella per il riconteggio, avanzata dai cittadini elettori, ndr) salvo quelle relative alla verificazione svolta dalle Prefettura che saranno liquidate con separata ordinanza le quali devono essere poste a carico dei resistenti e dei controinteressati in solido e in parti uguali tra loro.
Domani mattina, nello studio legale dell'avvocato Salvatore Di Pardo, saranno illustrate nel dettaglio le motivazioni della sentenza, alla presenza dei cittadini elettori che hanno promosso il ricorso al Tar. Una conferenza stampa per "leggere" insieme quanto hanno riscontrato i magistrati amministrativi che di fatto hanno confermato tutte le tesi alla base del ricorso presentato all'indomani delle elezioni di ottobre.
Fiinalmente, però, è arrivato il giorno che scioglie tutti i dubbi, quelli legati ad una lettura forse un po' affrettata del dispositivo emesso lo scorso 17 maggio. Il Tar chiarisce: si tornerà a votare come se quelle elezioni non si fossero mai tenute. Quindi svanisce la fantastica ipotesi delle liste bloccate e di candidature forzose.
Oggi è il giorno in cui le troppe dichiarazioni frettolose, rilasciate con la solita sicumera da esponenti di spicco e non del centrodestra, sono state smentite con forza del diritto.
I vizi denunciati dai ricorrenti e dai legali che si sono occupati della difesa (Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati e Andrea Latessa), le irregolarità - come si ricorderà - ridicolizzate dal centrodestra e oggetto di una "campagna contro" , si sono riscontrati in maniera chiara ed inequivocabile dando così ragione alle tesi sostenute dai cittadini elettori (nove in tutto, per 2 distinti ricorsi poi unificati visto il comune oggetto).
Il primo punto fermo di questi mesi di scambi d'accuse e provocazioni è proprio questo: le irregolarità nella presentazione delle liste c'erano. E il Tar le ha riscontrate con la certezza degli atti.
MOLISE CIVILE: da subito esclusa e poi riammessa alla competizione elettorale, ha ottenuto 7108 preferenze e un candidato eletto, divenuto poi assessore. Illegittimamente ammessa perché non ha raccolto il numero minimo di sottoscrizioni valide. 23 erano doppie (quindi per più liste) e 20 irregolari. Questi fatti - scrivono i giudici del Tar -erano stati "accertati dall'ufficio elettorale circoscrizionale di Campobasso anche in sede di riesame e quindi la lista era stata esclusa. Solo l'ufficio regionale elettorale provvedeva a riammetterla ritenendo valide 1003 sottoscrizioni". Non solo: manca la data di presentazione della lista dall'elenco principale delle sottoscrizioni; l'elenco 6 con 17 sottoscrizioni deve essere annullato perché privo di autentica, per 5 sottoscrizioni non risulta allegato il certificato elettorale, per un sottoscrittore l'indicazione del documento di identificazione, per 4 sottoscrittori l'autenticazione è avvenuta con la esibizione del codice fiscale, quindi senza foto; per 113 sottoscrizioni è stato indicato il luogo di nascita errato, per 39 un nome sbagliato.
Scrivono i giudici del Tar: nell'ambito del complesso procedimento elettorale, la fase di presentazione delle liste ha caratteri di autonomia rispetto alla fase di votazione, in particolare quanto ai soggetti operanti: rispettivamente le formazioni politiche e il corpo elettorale. Ci si riferisce - sottolineano ancora - alla sentenza del Consiglio di Stato che si pronunciò sulla controversia in cui, sia in primo che in secondo grado, sono state accolte gran parte delle censure analoghe a quelle proposte dagli odierni ricorrenti: allora il ricorrente era proprio il candidato Michele Iorio, oggi controinteressato. E' evidente - continuano i magistrati - che l'impegno e la funzione politica, l'attivismo che si esercita con la sottoscrizione di una lista di candidati è ben diverso da quello che si esercita con il semplice oto di preferenza tra liste e candidati già ammessi.
I magistrati sottolineano l'importanza della fase preparatoria della raccolta firme e ribadiscono che il limite delle 1000 sottoscrizioni fissato per legge deve essere rispettato da parte di tutte le coalizioni. Viceversa "si determinerebbe una grave quanto evidente disparità di trattamento tra le liste che sono state escluse e quelle illegittimamente ammesse. Tutti aspetti in grado di incidere, alterandolo, sull'esito finale del voto. Il principio di stabilità elettorale non può spingersi al punto di violare espressamente e palesemente la legge".
Di fatto, scorrendo il ricorso, vengono puntualmente confermati i motivi fondati il ricorso. Sottoscrizioni irregolari, doppie (quindi stesse firme per liste diverse, vietato per legge). Al punto che le firme non sono più 1033 ma 998.
Si legge sempre nelle motivazioni, che ripercorrono la fase di esclusione di Molise Civile dalla competizione: "a seguito del ricorso presentato dai delegati della lista l'ufficio elettorale circoscrizionale confermava il dato di partenza di 1021 (le iniziali 1038 meno 17 ritenute non regolari, ndr) da cui detrarre le 23 doppie e quindi il dato delle 998 firme, inferiore alla soglia legale". Ma il 21 settembre 2011 l'ufficio elettorale regionale "ha riammesso la lista ritenendo valide altre 5 sottoscrizioni(rinvenute fra quelle però irregolari ma riammesse perché avevano presentato meri errori materiali, ndr).
A queste 998 vanno sottratte anche le quattro sottoscrizioni accompagnate dal solo codice fiscale. Totale: 994 sottoscrizioni, quindi al di sotto della soglia legale.
Scrivono i giudici: "in sostanza la lista Molise Civile è stata legittimamente esclusa dall'ufficio elettorale circoscrizionale e illegittimamente riammessa da quello centrale".
Secondo i magistrati "l'accoglimento del motivo relativo alla ileggittima ammissione della lista provinciale Molise Civile determina di per sè l'illegittimità dell'intera competizione elettorale. A fronte di uno scarto tra i due schieramenti nella elezione diretta del Presidente della Regione, di appena 948 voti è palese l'effetto perturbante suscitato dalla illegittima ammissione di una lista collegata al vincitore che ha deviato su di se ben 7.108 voti oltre ad aver avuto un candidato eletto. Ad analoghe conclusioni (si trattava di ilegittima ammissione di quattro liste per un totale di 12.496 voti) è giunto questo Tribunale con sentenza n.58 del 2011 resa su ricorso, tra l'altro, dell'odierno controinteressato Michele Iorio annullando la proclamazione degli eletti e tutte le operazioni elettorali (anche in quel caso c'era stata rinunzia parziale al ricorso con conseguente improcedibilità dei ricorsi incidentali)".
I voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa "non possono essere considerati alla stregua di voti nulli, o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile prevedere ex post e quindi correggere".
NICO ROMAGNUOLO: illegittimamente ammesso alla competizione perché il pubblico ufficiale non ha indicato le generalità del dichiarante, e cioè il candidato, ma le proprie. Anche in questo caso la non ammissibilità era stata regolarmente sancita dall'ufficio elettorale circoscrizionale, la riammissione il 20 settembre 2011 con la presentazione di integrazioni successiva ai limiti imposti dalla legge e quindi non consentita. Per il Tar la partecipazione alla competizione elettorale di Nico Romagnuolo (Progetto Molise) è stata illegittima per il medesimo effetto perturbante richiamato per la lista di Molise Civile. Romagnuolo è stato eletto con 2895 voti ma l'incandidabile non può essere surrogato: la sua elezione è "irrimediabilmente nulla".
Per ricapitolare quindi: 7108 voti del primo motivo del ricorso più i 2895 del secondo "risultano sviati dalla illegittima partecipazione del candidato alle elezioni, sviamento che si riverbera sia sui voti della lista provinciale sia su quelli della lista regionale e del candidato Presidente. Per un totale di 10mila voti che rendono ancor più grave l'illegittimo perturbamento che ha subito la competizione elettorale in questione e che pertanto merita di essere interamente annullata con il conseguente assorbimento di tutti i restanti motivi".
Il Tar però continua, ad ulteriore sostegno della decisione assunta per dar "conto della fondatezza del motivo relativo alla illegittima ammissione della lista provinciale CASINI-UNIONE DI CENTRO che ha ottenuto 9057 voti e 1 consigliere eletto. Anche per l'Udc stesso problema con le sottoscrizioni: fogli mobili non recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data di nascita dei candidati. Moduli che seppur collegati da punte metalliche e timbri di congiunzione risultano separati tra loro e soprattutto dal primo foglio che contiene gli elementi richiesti dalla legge. Illegittime, per il Tar, 803 sottoscrizioni. "Nulla impedisce di ritenere che il timbro e le spille di congiunzione possano essere stati messi solo dopo la raccolta delle sottoscrizioni avvenuta alla presenza di un pubblico ufficiale ma, possibilmente, su vari singoli fogli privi del simbolo della lista e dell'elenco dei candidati" scrivono ancora i giudici.
Lo sviamento e l'inquinamento prodotto dalla illegittima ammissione di liste e candidati provinciali quindi, considerando anche i 9057 voti dell'Udc, sale a 19mila e 60 preferenze (7108 + 2895 + 9057= 19.060) che rendono ancor più gravi le illegittimità rilevate, subite dalla competizione elettorale in questione la quale merita di essere interamente annullata.
CHI PAGA? Le spese processuali sono compensate tra le parti in ragione della rinuncia parziale al ricorso (quella per il riconteggio, avanzata dai cittadini elettori, ndr) salvo quelle relative alla verificazione svolta dalle Prefettura che saranno liquidate con separata ordinanza le quali devono essere poste a carico dei resistenti e dei controinteressati in solido e in parti uguali tra loro.
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Gruppi consiliari, la tavola imbandita di Forza Italia: 40 mila euro al ristorante Squalo Blu
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Antonio Di Rocco, di professione Boh !
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